Art. 28 · Liquidazione volontaria
Sez. II

Art. 28

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Liquidazione volontaria

In vigore dal 14 set 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2023/1114, ai prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 96-quinquies e 97 del TUB. Nei confronti della società in liquidazione restano, altresì, fermi i poteri delle autorità competenti previsti nel presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-28