Art. 26 · Separazione patrimoniale
Capo II

Art. 26

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Separazione patrimoniale

In vigore dal 14 set 2024
1. Ai fini dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2023/1114, nella prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, le cripto-attività e i fondi dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi per le cripto-attività costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi per le cripto-attività e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. 2. Per le cripto-attività e i fondi depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti del prestatore di servizi per le cripto-attività o del depositario. 3. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio le cripto-attività di pertinenza dei clienti, da essi detenute a qualsiasi titolo. I prestatori di servizi per le cripto-attività non possono utilizzare per conto proprio i fondi dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. 4. Con riferimento ai fondi dei clienti, alle banche, agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che prestano servizi per le cripto-attività si applica quanto previsto dalle rispettive discipline settoriali, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-26