Sez. III
Art. 25
45 / 49Liquidazione coatta amministrativa
In vigore dal 14 set 2024
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, sentita, se del caso, l'ABE dall'autorità proponente, può disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, del TUB degli emittenti specializzati di token collegati ad attività, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ai sensi dell' del presente decreto o ne sia in corso la liquidazione, quando:
a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
c) sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, del TUB;
d) la liquidazione sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi o dei commissari di cui all' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-25