Art. 19 · Separazione patrimoniale della riserva di attività
Titolo III

Art. 19

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Separazione patrimoniale della riserva di attività

In vigore dal 14 set 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1114, la riserva di attività di un token collegato ad attività prevista dall' del medesimo regolamento, nonché le attività in cui essa è investita ai sensi del citato , costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente di token collegati ad attività, nonché da ciascuna riserva di attività di altri token collegati ad attività e dalle attività in cui essa è investita. 2. L'emittente di token collegati ad attività non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni facenti parte della riserva di attività fuori dai casi previsti dall' del regolamento (UE) 2023/1114. 3. Sul patrimonio distinto di cui al comma 1 non sono ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attività o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori del depositario di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114. Le azioni dei creditori dei singoli possessori di token collegati ad attività sono ammesse nel limite di quanto spettante a questi ultimi ai sensi dell' del medesimo regolamento. Non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario di cui all' del regolamento (UE) 2023/1114, nei confronti dell'emittente di token collegati ad attività. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il patrimonio distinto di cui al comma 1 è destinato al soddisfacimento del diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività secondo le modalità previste dall' del regolamento (UE) 2023/1114. In caso di attivazione del piano di rimborso di cui all' del medesimo regolamento, nonché di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione dell'emittente di token collegato ad attività, il diritto di rimborso dei possessori di token collegati ad attività è soddisfatto mediante la liquidazione delle attività incluse nel patrimonio distinto di cui al comma 1 o secondo le modalità previste dalle discipline della liquidazione coatta amministrativa e della risoluzione, ove applicabili. In caso di incapienza del patrimonio distinto di cui al comma 1, l'emittente risponde, per quanto ancora dovuto, con il proprio patrimonio. Nella liquidazione coatta amministrativa dell'emittente, i possessori di token collegati ad attività concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con gli altri creditori chirografari dell'emittente. 5. Il presente articolo si applica anche alla riserva di attività di un token di moneta elettronica costituita ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-19