Art. 18 · Poteri
Capo VI

Art. 18

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Poteri

In vigore dal 14 set 2024
1. In qualità di autorità competente ai sensi del titolo VI del regolamento (UE) 2023/1114, la Consob esercita i poteri di cui all' del presente decreto, nonché gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies del TUF, secondo le modalità ivi stabilite. 2. Gli emittenti, gli offerenti e le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114, e dalle relative norme tecniche di attuazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-18