Art. 17 · Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori
Capo V

Art. 17

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Vigilanza sui servizi per le cripto-attività e relativi prestatori

In vigore dal 14 set 2024
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei clienti, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione. 2. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Banca d'Italia in relazione alle materie indicate alla lettera c) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Consob è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di: a) obblighi di agire in modo onesto, corretto e professionale nel miglior interesse del cliente; b) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi per le cripto-attività, requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza del personale, tenuta e conservazione delle registrazioni; c) individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse; d) procedure di trattamento dei reclami; e) obblighi di trasparenza e condotta relativi a servizi specifici di cui al titolo V, capo 3, del regolamento (UE) 2023/1114. 3. Per le finalità indicate al comma 1, e fatte salve le competenze della Consob in relazione alle materie indicate alla lettera d) del presente comma, negli aspetti rilevanti per le finalità di competenza indicate al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, in materia di: a) adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio; b) esponenti aziendali e partecipanti al capitale; c) piano di liquidazione ordinata; d) governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative, continuità dell'attività, nonché misure per la detenzione e segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti. 4. La vigilanza sui depositari centrali di titoli e sui gestori di mercati regolamentati per l'esercizio dei servizi in cripto-attività è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le finalità e le attribuzioni della parte III del TUF. 5. La vigilanza sui requisiti previsti all'articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114, relativi alla gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, da chiunque svolta, nonché sui connessi profili di organizzazione e di esternalizzazione è attribuita alla Consob. Restano impregiudicate le competenze e i poteri della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato e sui relativi gestori ai sensi della parte III del TUF. 6. La Consob e la Banca d'Italia ricevono le notifiche di cui all'articolo 85 del regolamento (UE) 2013/1114, secondo le competenze previste dall' del presente decreto. 7. Fermo restando quanto previsto dall' del presente decreto, con riferimento ai prestatori di servizi per le cripto-attività la Banca d'Italia e la Consob dispongono altresì, secondo le rispettive competenze, degli ulteriori poteri previsti dalla parte II del TUF. 8. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera g), e 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/1114, e di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza, competenza, disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi e adeguata composizione collettiva nel decreto adottato in attuazione dell', comma 3, del TUB. Con riguardo ai requisiti degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività diversi da società di gestione del risparmio, SIM non di classe 1 e non di classe 1-minus, depositari centrali di titoli e gestori di mercati regolamentati, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all', commi 5 e 6, del TUB; negli altri casi, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all', commi 5 e 6, del TUF. 9. Con riguardo ai requisiti dei partecipanti al capitale di cui all'articolo 62, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1114, e agli articoli 68, paragrafo 2, e 84, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, si applica quanto disposto in materia di onorabilità, correttezza e competenza nel decreto adottato in attuazione dell', comma 2, del TUF. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli , commi 6 e 7, e 16, comma 4, del TUF. 10. Se vi è fondato sospetto che un soggetto presti servizi per le cripto-attività in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, la Banca d'Italia o la Consob possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129#art-17