Art. 3
3 / 4Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18
In vigore dal 26 ott 2024
Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 2, le parole: «in conformità ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità ai requisiti di cui al medesimo Allegato»;
b) all'articolo 40, comma 1, le parole: «Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II»;
c) all'articolo 56, comma 5, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
d) all'articolo 86, comma 7, le parole: «idonee come CCP e CP» sono soppresse;
e) all'articolo 36, comma 7, le parole: «ai commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 6».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;146#art-3