Capo V
Art. 36
36 / 44Verifiche e ispezioni
In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Autorità nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, può sottoporre questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all'Autorità nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalità della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorità nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138#art-36