Art. 36 · Verifiche e ispezioni
Capo V

Art. 36

36 / 44

Verifiche e ispezioni

In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Autorità nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, può sottoporre questi ultimi a: a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all'Autorità nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto; b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali; c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalità della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti. 2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorità nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138#art-36