Art. 32 · Previsioni settoriali specifiche
Capo IV

Art. 32

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Previsioni settoriali specifiche

In vigore dal 16 ott 2024
1. Fermo restando quanto previsto dagli , tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente significativo nella catena di approvvigionamento del settore della pubblica amministrazione, l'Autorità nazionale competente NIS, secondo le modalità di cui all', comma 5, può imporre specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla pubblica amministrazione. 2. L'Autorità nazionale competente NIS, secondo le modalità di cui all', comma 5, può individuare gli obblighi di cui al presente capo che non si applicano: a) alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III, lettere c) e d); b) ai soggetti di cui all', comma 8, comma 9, lettera f), e comma 10. 3. Gli obblighi di cui agli non si applicano ai soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui agli . 4. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all', comma 3, non pregiudica l'applicabilità degli obblighi di cui al presente capo.
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