Art. 23 · Organi di amministrazione e direttivi
Capo IV

Art. 23

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Organi di amministrazione e direttivi

In vigore dal 16 ott 2024
1. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti: a) approvano le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali soggetti ai sensi dell'; b) sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al presente capo e di cui all'; c) sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto. 2. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti: a) sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica; b) promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attività del soggetto e sui servizi offerti. 3. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati su base periodica o, se opportuno, tempestivamente, degli incidenti e delle notifiche di cui agli .
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