Capo III
Art. 19
19 / 44Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe
In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).
2. Ai fini del comma 1, l'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555;
f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
3. L'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), può richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;138#art-19