Art. 19 · Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe
Capo III

Art. 19

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Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche - EU-CyCLONe

In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe). 2. Ai fini del comma 1, l'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a: a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala; b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala; c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione; d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi; e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555; f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonché in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti; g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali; h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555. 3. L'Autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), può richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all', comma 3.
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