Art. 10 · Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico
Capo II

Art. 10

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Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico

In vigore dal 16 ott 2024
1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l'Autorità nazionale competente NIS di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto: a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente decreto; b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto; c) svolge le funzioni e le attività di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti; d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli , nonché redige l'elenco di cui all', comma 2; e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonché ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555; f) definisce gli obblighi di cui all', comma 6, e al capo IV; g) svolge le attività ed esercita i poteri di cui al capo V. 2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è il Punto di contatto unico NIS di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità nazionali con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l'ENISA. 3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell'.
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