Art. 21
21 / 22Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 11 ott 2024
1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
2. L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.
3. L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è abrogato.
4. L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, è inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-21