Art. 18 · Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 18

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Modifiche all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»; b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL»; c) al comma 3: 1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Presso l'INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:»; 2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»; e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».
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