Art. 13 · Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 13

13 / 22

Modifiche all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»; 2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: «e-bis) l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII-bis.»; b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»; c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze.»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-13