Art. 12
12 / 22Modifiche all'articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;
b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell', comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;
d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;
g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-12