Art. 10
10 / 22Modifiche all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
In vigore dal 11 ott 2024
1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione»;
c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le seguenti: «all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.
3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.
3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;135#art-10