Art. 8 · Individuazione dei soggetti critici
Capo II

Art. 8

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Individuazione dei soggetti critici

In vigore dal 18 ott 2024
1. Le ASC, con il procedimento di cui all', comma 2, lettera d), individuano per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato A i soggetti ritenuti critici entro il 17 gennaio 2026 e li comunicano al PCU. 2. In sede di individuazione dei soggetti ritenuti critici, le ASC tengono conto dei risultati della valutazione del rischio dello Stato e della strategia e applicano tutti i seguenti criteri: a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali; b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, in tutto o in parte sul territorio dello Stato; c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, ai sensi dell', sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali ovvero sulla fornitura di altri servizi essenziali che dipendono da tale o tali servizi essenziali. 3. Il PCU, tenuto conto delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 1, coordina le attività delle ASC, avviando, ove necessario, apposite interlocuzioni per garantire l'omogeneità dei criteri applicati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 2, e forma un elenco dei soggetti critici. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIR, entro il 17 luglio 2026, è adottato l'elenco dei soggetti critici individuati ai sensi del comma 3. Il decreto di cui al primo periodo non è soggetto a pubblicazione ed è escluso dall'accesso. 5. Entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco di cui al comma 4, il PCU notifica ai soggetti che vi compaiono che i medesimi sono stati individuati come soggetti critici. Con la notifica di cui al primo periodo, il PCU informa tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e del fatto che gli stessi obblighi si applicano dopo la scadenza del termine di dieci mesi dalla medesima notifica, fatto salvo quanto previsto dall', comma 1, e dall', comma 2. Il PCU informa, altresì, i soggetti critici dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, di cui all', che essi non sono soggetti agli obblighi di cui all' e ai capi III e IV. La medesima notifica contiene l'indicazione dell'ASC di riferimento. 6. Il PCU, entro trenta giorni dall'adozione dell'elenco di cui al comma 4, notifica all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale l'identità dei soggetti critici. Tale notifica indica anche a quali soggetti critici non si applicano, ai sensi dell', l' e i capi III, IV e VI. 7. L'elenco di cui al comma 4 è trasmesso anche agli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli della legge 3 agosto 2007, n. 124, con l'indicazione dei soggetti di cui al secondo periodo del comma 6. 8. A seguito dell'individuazione dei soggetti critici e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, il PCU notifica senza indebito ritardo alla Commissione europea le seguenti informazioni: a) l'elenco dei servizi essenziali individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all', comma 2; b) il numero di soggetti critici per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato A e per ciascun servizio essenziale; c) le soglie di cui all', comma 2, presentate come tali o in forma aggregata. 9. L'elenco dei soggetti critici di cui al comma 4 è riesaminato e, se del caso, aggiornato, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici ulteriori, si applicano i commi 5 e 6. Ai soggetti critici che in sede di aggiornamento non sono confermati, il PCU notifica tempestivamente tale decisione, anche informandoli che, a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente decreto. 10. I soggetti di carattere regionale ritenuti critici sono individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'energia di cui al numero 1 dell'allegato A, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel settore dei trasporti di cui al numero 2 dell'allegato A, con decreto del Ministro della salute nel settore della salute di cui al numero 5 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel settore dell'acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato A e nel settore delle acque reflue di cui al numero 7 dell'allegato A, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti di cui al numero 11 dell'allegato A. I decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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