Capo I
Art. 2
2 / 23Definizioni
In vigore dal 18 ott 2024
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato individuato, ai sensi dell', nell'ambito delle categorie di soggetti che operano nei settori e sottosettori di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) «resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente di cui alla lettera c), di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative;
c) «incidente»: un evento di carattere fisico che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
d) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di essi necessari per la fornitura di un servizio essenziale di cui alla lettera e);
e) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente, individuato ai sensi dell', commi 1 e 2;
f) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente; il rischio è espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l'incidente;
g) «valutazione del rischio»: l'intero processo per la determinazione della natura e della portata di un rischio, mediante l'individuazione e l'analisi delle potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli che potrebbero causare un incidente, nonché mediante la valutazione della potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale che potrebbero essere causate da tale incidente;
h) «norma»: una norma ai sensi dell', punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
i) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell', punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
l) «enti della pubblica amministrazione»: ai fini del presente decreto, un soggetto che, anche se opera in settori diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11, dell'allegato A al presente decreto, soddisfa i seguenti criteri:
1) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;
2) è dotato di personalità giuridica o autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;
3) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale, la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;
4) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o regolatorie che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-2