Art. 17 · Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea
Capo IV

Art. 17

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Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea

In vigore dal 18 ott 2024
Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea 1. Sono soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) quelli individuati dalla Commissione europea ai sensi dell' della direttiva (UE) 2022/2557 e che hanno ricevuto la notifica ai sensi del paragrafo 3 del medesimo . 2. Entro un mese dalla notifica di individuazione di cui all', comma 5, del presente decreto, i soggetti critici che forniscono servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri comunicano al PCU e all'autorità settoriale competente quali servizi essenziali forniscono a quali o in quali Stati membri. 3. Il PCU, ai fini della procedura di individuazione degli SCRE da parte della Commissione europea, notifica a quest'ultima, senza indebito ritardo, l'identità dei soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, nonché le informazioni in essa contenute. 4. Nel corso della procedura di individuazione degli SCRE di cui al comma 1, i soggetti critici che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 2, le ASC e il PCU, prestano ogni necessaria collaborazione alle attività di consultazione avviate dalla Commissione europea. Nel corso delle consultazioni, il PCU comunica alla Commissione europea se i servizi forniti nello Stato da un soggetto individuato come critico in un altro Stato membro siano ritenuti essenziali. 5. Il PCU è l'autorità competente a ricevere la comunicazione di cui all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2557, con la quale la Commissione europea individua un soggetto critico di particolare rilevanza europea. Il PCU, senza indebito ritardo, trasmette la comunicazione di cui al primo periodo all'autorità settoriale competente, per l'immediata notifica al soggetto critico. 6. Il presente capo si applica ai soggetti critici individuati come SCRE a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 5.
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