Capo III
Art. 13
13 / 23Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici
In vigore dal 18 ott 2024
1. Fermo restando il termine di dieci mesi di cui all', comma 5, i soggetti critici, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali, effettuano una valutazione del rischio entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui al medesimo , comma 5, e, successivamente, quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato e su altre fonti di informazioni rilevanti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui al comma 1, i soggetti critici individuano le proprie infrastrutture critiche ai sensi dell', comma 1, lettera d).
3. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto:
a) dei rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, ivi compresi i rischi di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
b) della misura in cui altri settori di cui all'allegato A dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da parte di terzi in taluni altri settori, eventualmente anche in altri Stati membri e nei Paesi terzi vicini.
4. I soggetti critici possono adempiere gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 utilizzando documenti già predisposti ai sensi di disposizioni giuridiche pertinenti, diverse da quelle di cui al presente decreto, a condizione che tali documenti tengano conto dei rischi di cui al comma 3, lettera a), e della misura di dipendenza di cui al comma 3, lettera b).
5. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all', le ASC dichiarano se con i documenti già adottati di cui al comma 4 i soggetti critici hanno, in tutto o in parte, adempiuto agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-13