Capo II
Art. 12
12 / 23Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 18 ott 2024
Cooperazione con gli Stati membri
dell'Unione europea
1. Quando opportuno, il PCU e, per il tramite di quest'ultimo, le ASC consultano i punti di contatto unici ovvero le autorità competenti designati o istituiti da parte degli altri Stati membri, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, al fine di un'applicazione coerente della medesima direttiva, in merito ai soggetti critici che:
a) utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri;
b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti individuati, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, come soggetti critici da parte degli altri Stati membri;
c) forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.
2. Il PCU riceve le richieste di consultazione da parte degli altri Stati membri e le comunica senza ritardo alle autorità competenti interessate.
3. Le consultazioni di cui ai commi 1 e 2 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.
4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-04;134#art-12