Art. 16 · Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo
Capo II

Art. 16

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Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi e importi iscritti a ruolo

In vigore dal 1 gen 2027
1. All'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo le parole: «rimborso d'imposta», sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi»; 2) le parole: «iscritto a ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento»; 3) le parole: «sulla contabilità di cui all', comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali di cui all', comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011»; b) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva.»; c) il comma 5 è abrogato; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo.». 2. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell'Agenzia delle entrate-riscossione.»; b) il comma 1, secondo periodo, è soppresso; c) il comma 2 è abrogato. 3. L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, è abrogato. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-16