Art. 13 · Disposizioni in materia di dilazione
Capo II

Art. 13

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Disposizioni in materia di dilazione

In vigore dal 8 ago 2024 al 31 dic 2026
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.». b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. 1.2. Ai fini di cui al comma 1.1, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo: a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione. 1.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati: a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).»; c) al comma 1-bis, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1» e le parole: «per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero massimo di rate ivi previsto»; d) al comma 1-ter, dopo le parole: «commi 1», sono inserite le seguenti: «, 1.1»; e) al comma 1-quater, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»; f) al comma 1-quater.1, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1.1»; g) il comma 1-quinquies è abrogato; h) al comma 3-bis, le parole: «a un massimo di settantadue» sono sostituite dalle seguenti: «al massimo previsto dai commi 1 e 1.1, per ciascuna delle condizioni ivi previste». 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all', paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 3. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dall', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-29;110#art-13