Art. 3
3 / 5Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 lug 2024
1. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), e m) si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I bis di cui all'allegato A e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell'allegato I bis di cui all'allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-07-09;100#art-3