Art. 5 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 5

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 giu 2025
1. Le disposizioni di cui agli a esclusione del comma 1, lettera o), e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87#art-5