Art. 4
Abrogato4 / 7Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;
b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
d) all'articolo 73:
1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;
2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;
e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».
2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;
c) all'articolo 53:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;
4) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»:
b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»
3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»;
2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;
b) all'articolo 33:
1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;
2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».
6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500».
7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000»;
b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;
c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;
d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;
e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»;
f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;»;
i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;
l) la lettera l) è soppressa;
m) alla lettera m):
1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;
2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;
n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;
o) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:
«n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».
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