Art. 4 · Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Art. 4

Abrogato4 / 7

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

In vigore dal 1 gen 2027
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 69, comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»; 2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse; b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»; c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»; d) all'articolo 73: 1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»; 2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»; e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000». 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 1: 1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»; 2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; b) all'articolo 51: 1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»; c) all'articolo 53: 1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»; 4) al comma 4, il secondo periodo è soppresso. 3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»: b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque». 4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»; 2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; 3) al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta» 3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 32: 1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»; 2) al comma 2: 2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»; 2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»; 3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»; b) all'articolo 33: 1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»; 2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000». 6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500». 7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». 8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: « o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: « da euro 2.000 a euro 5.000»; b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»; c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»; d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»; e) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»; f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;»; i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; l) la lettera l) è soppressa; m) alla lettera m): 1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»; 2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»; n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»; o) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-06-14;87#art-4