Art. 22 · Supporto per la partecipazione al procedimento
Capo III

Art. 22

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Supporto per la partecipazione al procedimento

In vigore dal 30 giu 2024
1. Per le finalità di cui all', la persona con disabilità può anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze. 2. La persona di cui al comma 1 può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui all', comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità. 3. In fase di riordino e di unificazione delle unità di valutazione multidimensionale ai sensi dell', commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall', comma 2, sono stabilite le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilità non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall', comma 2.
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