Art. 4
4 / 17Requisiti per il collocamento fuori ruolo
In vigore dal 20 feb 2026
1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.
2. Ai fini di quanto indicato alla lettera a) del comma 1, il magistrato deve avere esercitato le funzioni per sei anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all', comma 3. L'effettivo esercizio delle funzioni per il periodo di tempo indicato nella lettera a) del comma 1 non è richiesto nei casi di conferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 19, comma 1, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dell' della legge 5 agosto 1998, n. 303, dell', comma 3, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385.
3. Il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
4. La limitazione temporale di cui al comma 1, lettera b), non si applica:
a) per gli incarichi di cui all', comma 3;
b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vicesegretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura;
c) per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale e di capo e vice capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di capo e vice capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;
d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;
e) per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il Segretario del Consiglio dei ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice capo;
f) per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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