Art. 9 · Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni
Titolo IICapo I

Art. 9

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Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni

In vigore dal 4 apr 2024
1. Il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia. 2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dalla Agenzia nel pieno rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca. 4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia. 5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.
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