Art. 7 · Tracciabilità dei flussi
Titolo IICapo I

Art. 7

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Tracciabilità dei flussi

In vigore dal 4 apr 2024
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Tale obbligo non comprende i pagamenti dei rimborsi ai giocatori nè i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.
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