Art. 21 · Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea
Capo II

Art. 21

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Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea

In vigore dal 4 apr 2024
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e dei giochi numerici a quota fissa, nonché i soggetti titolari della concessione per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea, raccolgono a distanza i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.
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