Art. 9 · Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

Art. 9

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Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

In vigore dal 4 apr 2024
Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità 1. Per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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