Art. 5 · Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 5

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Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 4 apr 2024
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 58, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»; b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».
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