Art. 5
5 / 11Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 4 apr 2024
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.»;
b) all'articolo 72, al quarto comma, dopo le parole: «per un delitto non colposo commesso» sono inserite le seguenti: «dopo l'applicazione ovvero».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-5