Art. 3
3 / 11Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
In vigore dal 4 apr 2024
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 63-bis, comma 1, le parole: «alla persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse e dopo le parole: «all'imputato» sono inserite le seguenti: «dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna»;
b) all'articolo 127:
1) al comma 1:
1.1 all'alinea, la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»;
1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»;
1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5,»;
1.4 la lettera c) è soppressa;
2) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31#art-3