Art. 4 · Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

Art. 4

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Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

In vigore dal 23 apr 2024
Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera provvede alle attività ispettive nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; b) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «nei propri porti» sono sostituite dalle seguenti: «nei porti nazionali»; c) all'articolo 13, comma 2, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».; d) all'articolo 14, comma 1, all'alinea, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime»; e) all'articolo 16, comma 5, le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alla Commissione europea e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
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