Art. 3
3 / 5Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
In vigore dal 23 apr 2024
Modifiche al Titolo III del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 197
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, alinea, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima» e le parole: «o al soggetto da questa indicato» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;
3) al comma 6, le parole: «all'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità marittima»;
b) all'articolo 7, comma 5, all'alinea, le parole: «L'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità marittima»;
c) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «dall'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, dall'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;
2) al comma 6, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima,»;
3) al comma 8, le parole: «le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentite le Autorità marittime,» e le parole: «in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «nonché adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati dagli scali al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti»;
4) al comma 9, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di Sistema Portuale o, laddove non istituita, l'ente locale che ha curato le procedure relative all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, sentita l'Autorità marittima»;
d) all'articolo 9:
1) al comma 2, le parole: «l'Autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità marittima» e dopo le parole: «il porto» sono aggiunte le seguenti: «di conferimento»;
2) al comma 4, le parole: «Le Autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «Le Autorità marittime».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-08;46#art-3