Art. 2 · Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

Art. 2

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Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197

In vigore dal 23 apr 2024
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al comma 4, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I gestori dei suddetti impianti possono sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e autonomi di cui al titolo II e al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.»; 2) al comma 5, le parole: «sicurezza e di prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «salute, prevenzione e protezione, formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all'attività svolta»; b) all': 1) al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale.»; 2) al comma 4, le parole: «predispone lo studio» sono sostituite dalle seguenti: «svolge le attività», le parole: «all'articolo 19 della Parte Seconda» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 12, comma 1,» e la parola: «acquisisce» è sostituita dalla seguente: «provvede ad»; 3) al comma 5, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «L'Autorità competente comunica le medesime informazioni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che cura l'aggiornamento del relativo archivio GISIS. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite, a cura dell'Autorità marittima, sul sistema SafeSeaNet, di cui all'articolo 13, comma 3.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-08;46#art-2