Capo IV
Art. 39
41 / 43Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 22 feb 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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