Art. 39 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo IV

Art. 39

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 feb 2024
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-39