Art. 20 bis · Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale
Capo II

Art. 20 bis

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Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

In vigore dal 13 giu 2025
1. Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli , a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota: a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. 1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all', comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società, con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli . 3. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13#art-20-bis