Art. 22 · Rafforzamento dei servizi digitali

Art. 22

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Rafforzamento dei servizi digitali

In vigore dal 13 gen 2024
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per: a) potenziare i canali di assistenza a distanza; b) consentire la registrazione delle scritture private; c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa; d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento; e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate; f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti. 2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati. 3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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