Art. 22
22 / 27Rafforzamento dei servizi digitali
In vigore dal 13 gen 2024
1. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:
a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
b) consentire la registrazione delle scritture private;
c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi digitali ai contribuenti ed eventualmente agli intermediari da loro delegati.
3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1#art-22