Art. 20 · Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

Art. 20

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Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata

In vigore dal 13 gen 2024
1. All' del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti: «e a redditi percepiti dai contribuenti»; b) al comma 4, dopo le parole: «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».
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