Art. 15
15 / 27Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA
In vigore dal 13 gen 2024
Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi
alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA
1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
2. A decorrere dal medesimo periodo indicato al comma 1, all', comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all', sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta» sono soppresse.
3. A decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, all' della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 120, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.».
Storico versioni
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