Capo IX
Art. 57
57 / 63Differimento dell'imposta minima integrativa e dell'imposta minima suppletiva
In vigore dal 29 dic 2023
Differimento dell'imposta minima integrativa
e dell'imposta minima suppletiva
1. Se l'entità controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato membro che ha scelto di differire l'applicazione dell'imposta minima integrativa equivalente e dell'imposta minima suppletiva equivalente, secondo quanto previsto nell' della direttiva, le imprese di tale gruppo multinazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano sono soggette all'importo dell'imposta minima suppletiva assegnato all'Italia, ai sensi dell', per gli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.
2. Se l'entità controllante capogruppo di cui al comma 1 nomina un'entità designata localizzata nel territorio dello Stato, questa presenta la comunicazione sulle imposte integrative conformemente alle disposizioni di cui all', comma 5, sulla base delle informazioni necessarie fornite dalle imprese localizzate nello Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1.
3. Ai fini dell', comma 5, la percentuale dell'imposta minima suppletiva equivalente imputabile allo Stato membro che ha effettuato la scelta di cui al comma 1 è considerata pari a zero per l'esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-57