Art. 56 · Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa
Capo IX

Art. 56

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Fase iniziale di esclusione dall'imposizione integrativa

In vigore dal 20 dic 2025
1. L'imposizione integrativa dovuta da una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell', comma 2, o da una partecipante intermedia localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell', comma 5, quando la controllante capogruppo è un'entità esclusa, è ridotta a zero: a) nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V; b) nei primi cinque anni a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. 2. Se la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale di imprese è localizzata in uno Stato terzo, l'imposizione integrativa dovuta da un'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell', comma 2, è ridotta a zero nei primi cinque anni della fase iniziale dell'attività internazionale del gruppo multinazionale di imprese, indipendentemente dai requisiti di cui al capo V. 3. Un gruppo multinazionale di imprese è considerato nella fase iniziale della sua attività internazionale se, per un esercizio: a) ha imprese in non più di sei Paesi; b) la somma del valore contabile netto dei beni tangibili di tutte le imprese appartenenti al gruppo localizzate in tutti Paesi diversi dal Paese di riferimento non supera 50 milioni di euro. Ai fini del primo periodo, per «Paese di riferimento» si intende il Paese in cui le imprese del gruppo multinazionale detengono il valore totale dei beni tangibili più elevato nell'esercizio in cui il gruppo multinazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente Titolo. Il valore totale dei beni tangibili in un Paese corrisponde alla somma dei valori contabili netti di tutti i beni tangibili di tutte le imprese del gruppo multinazionale che sono localizzate in tale Paese. 4. Il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, decorre dall'inizio dell'esercizio in cui il gruppo multinazionale di imprese rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all', comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera a), decorre dal 31 dicembre 2023. Per i gruppi multinazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all', comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 2 decorre dal 31 dicembre 2024. Per i gruppi nazionali di imprese che soddisfano le condizioni di cui all', comma 1, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di cinque anni di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 31 dicembre 2023. 5. L'entità localizzata nel territorio dello Stato, designata a presentare la comunicazione di cui all', informa l'Agenzia delle entrate in merito alla data di inizio della fase iniziale della attività internazionale del gruppo al quale appartiene o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-56