Art. 52 · Opzioni
Capo VIII

Art. 52

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Opzioni

In vigore dal 20 dic 2025
1. Le opzioni di cui agli , comma 3, 23, commi 3, 7, 13 e 15, sono valide per un periodo di cinque esercizi consecutivi a partire dall'esercizio con riferimento al quale l'opzione è effettuata. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia...; in tal caso, la revoca ha una efficacia quinquennale a partire dall'esercizio con riferimento al quale la revoca è effettuata. 2. Le opzioni di cui agli , comma 9, 28, comma 6, 29, comma 1, lettera b), 32, commi 2, 3, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2, hanno validità per un esercizio. L'opzione si rinnova automaticamente salvo che l'impresa dichiarante ne revochi l'efficacia entro il termine dell'esercizio. 3. Le opzioni di cui agli , comma 3, 23 commi 3, 7, 9, 13 e 15, , comma 1, lettera b), 32 comma 2, 35, comma 2, 37, comma 1 e 47, comma 2 e sono comunicate all'autorità fiscale del Paese di localizzazione dell'impresa dichiarante.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-52