Art. 51 · Obblighi informativi
Capo VIII

Art. 51

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Obblighi informativi

In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117. 9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-51