Capo VII
Art. 49
49 / 63Opzione per trattare un'entità di investimento come una entità fiscalmente trasparente
In vigore dal 29 dic 2023
1. Su opzione dell'impresa dichiarante, un'entità d'investimento o un'entità assicurativa di investimento appartenente al gruppo può essere considerata come un'entità fiscalmente trasparente se l'impresa proprietaria è assoggettata a imposizione nel Paese in cui è localizzata in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo basato sulle variazioni annuali del fair value delle sue partecipazioni in tale entità e l'aliquota d'imposta applicabile all'impresa proprietaria su tale reddito è pari o superiore all'aliquota minima d'imposta.
2. Un'impresa che detiene indirettamente una partecipazione in un'entità d'investimento o in un'entità assicurativa di investimento attraverso una partecipazione diretta in un'altra entità d'investimento o un'altra entità assicurativa di investimento è considerata assoggettata ad imposizione in base al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo con riguardo alla sua partecipazione indiretta nella prima entità d'investimento o entità assicurativa di investimento se è assoggettata al criterio dei prezzi correnti di mercato o a un regime analogo per quanto riguarda la sua partecipazione diretta nella seconda entità d'investimento o entità assicurativa di investimento.
3. L'opzione di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell', comma 1. Se l'opzione è revocata, qualsiasi utile o perdita derivante dalla dismissione di un'attività o di una passività detenuta dall'entità d'investimento o da un'entità assicurativa di investimento si determina sulla base del fair value dell'attività o della passività individuato il primo giorno dell'esercizio cui la revoca si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-49