Capo VII
Art. 48
48 / 63Il calcolo dell'aliquota d'imposizione effettiva e dell'imposizione integrativa per le entità di investimento
In vigore dal 29 dic 2023
1. L'aliquota di imposizione effettiva di un'impresa che è una entità di investimento, diversa da una entità fiscalmente trasparente o da un'impresa cui si applica il regime di cui agli , è calcolata separatamente rispetto all'aliquota di imposizione effettiva relativa al Paese in cui la stessa è localizzata.
2. L'aliquota di imposizione effettiva di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari al rapporto tra le imposte rilevanti rettificate di cui al comma 3 e la quota del suo reddito o perdita rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza, calcolata ai sensi del comma 5. Nella ipotesi in cui più entità di investimento di cui al comma 1 sono localizzate nel medesimo Paese, l'aliquota di imposizione effettiva ad esse relativa è pari al rapporto tra la somma delle loro imposte rilevanti rettificate e la somma delle quote dei loro redditi o perdite rilevanti attribuibili al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
3. Le imposte rilevanti rettificate di un'entità di investimento di cui al comma 1 sono pari alla somma delle imposte rilevanti rettificate relative alla quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e delle imposte rilevanti attribuibili all'entità di investimento ai sensi dell'. Le imposte rilevanti rettificate dell'entità di investimento non includono le imposte rilevanti relative alla porzione del suo reddito non attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza.
4. L'imposizione integrativa di un'entità di investimento di cui al comma 1 è pari all'aliquota di imposizione integrativa ad essa relativa moltiplicata per un importo pari alla differenza tra la quota del suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e la riduzione da attività economica sostanziale ad essa relativa. L'aliquota di imposizione integrativa di un'entità di investimento è pari all'importo, se positivo, della differenza tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposizione effettiva di tale entità di investimento. Qualora nel medesimo Paese sono localizzate più entità di investimento, l'imposizione integrativa è calcolata in base al primo periodo aggregando le quote del reddito o perdita rilevante delle entità d'investimento ivi localizzate attribuibili al loro gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e gli importi delle riduzioni da attività economica sostanziale ad esse riferibili.
5. Ai fini del presente articolo, la quota del reddito o perdita rilevante di una entità di investimento attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza è pari al prodotto tra il suo reddito o perdita rilevante e la quota di attribuzione di cui all' ad essa relativo attribuibile alla sua controllante capogruppo calcolato senza tenere in considerazione le partecipazioni che sono oggetto di opzione ai sensi degli o 50.
6. Ai fini del comma 4, la riduzione da attività economica sostanziale relativa ad una entità di investimento è determinata ai sensi dell', commi da 1 a 7. Le immobilizzazioni materiali ammissibili e le spese salariali ammissibili dell'entità di investimento rilevano in misura corrispondente al rapporto tra il suo reddito rilevante attribuibile al gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e il totale del reddito rilevante dell'entità stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione alle entità assicurative d'investimento di cui alla definizione numero 15) dell'allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-48