Capo VI
Art. 43
43 / 63Entità a controllo congiunto
In vigore dal 29 dic 2023
1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entità a controllo congiunto o in una entità sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entità, l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa ad essa attribuita secondo gli articoli da 13 a 17.
2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII, relativa ad ogni entità a controllo congiunto è effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entità a controllo congiunto e le sue entità sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entità a controllo congiunto come la controllante capogruppo.
3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto è ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile ad ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entità a controllo congiunto o ad ogni entità appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento ad una entità a controllo congiunto o ad un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all''importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-27;209#art-43